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I dati dei dipendenti pubblici, tra pubblicità, trasparenza, diffusione e riservatezza

Per quanto contenuto nel Dlgs 14 marzo 2013, n. 33* all’art. 4, c. 5, “le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del TU sulla privacy dei dati personali e sensibili**

La norma sulla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni è stata chiamata in causa nella sentenza 18980/2013 della Corte di Cassazione in merito al ricorso di un dipendente comunale che aveva lamentato la violazione, nei propri confronti, delle norme sul trattamento dei dati personali in quanto il Comune aveva pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet ufficiale, i dati relativi:a) al suo stato di malattia; b) alla pendenza di procedure giudiziarie con l’Amministrazione, aventi per oggetto il mobbing; c) all’omessa pubblicazione dei dati personali all’interno dell’organigramma comunale.

Per effetto dell’art. 22 del TU sulla Privacy la Pubblica amministrazione:

  • “conforma il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato”,
  • ” può trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa”,
  • non può diffondere ” i dati idonei a rivelare lo stato di salute”.

*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
**DLgs 196/2003.

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