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Strutture sanitarie di ricovero e di assistenza, il controllo dei VVF

Con l’emanazione del D.M. 18 settembre 2002, “regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”, sono stati individuati i criteri di prevenzione e protezione applicabili alle attività sanitarie.

La Regola Tecnica (art. 1 del decreto del 2002) si applica alle strutture sanitarie pubbliche e private che sono così classificate in relazione alla tipologia di prestazioni erogate *:

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno (comprese le attività di day hospital e day surgery);

b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, quali:

  • presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
  • presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico e day hospital psichiatrico;
  • presidi di tutela della salute mentale: struttura residenziale psichiatrica, strutture di riabilitazione e strutture educativo assistenziali per i tossicodipendenti;- residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.);

c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, quali:

  • assistenza specialistica ambulatoriale;
  • servizi di medicina di laboratorio;
  • attività di diagnostica per immagini;
  • presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale;
  • centri ambulatoriali di riabilitazione;
  • centro di salute mentale;
  • consultorio familiare;
  • presidi ambulatoriali per il trattamento dei tossicodipendenti.

Gli ospedali, in base al D.P.R. 151/2011**, rientrano tra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (attività n. 68)***.Il controllo ex attività n. 68, si riferisce alle strutture sanitarie pubbliche e private ma anche alle case di riposo per anziani, (prima del DPR del 1997 erano escluse).

* Art. 4, DPR 14/01/97.
** È il Regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi…. che:

  • individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
  • disciplina la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio (attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), in funzione del deposito e dell’esame dei progetti, delle visite tecniche, dell’approvazione di deroghe a specifiche normative.

*** 1) Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;

2) Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.

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