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Coadiuvanti familiari, non spetta l’indennità di maternità

Nessuna indennità di maternità alle coadiuvanti familiari dell’imprenditore. È la risposta della Direzione generale per l’attività ispettiva all’interpello 10/2015 del 17 aprile, avanzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.

Il parere prende le mosse dalla possibilità di estendere il principio di automaticità delle prestazioni anche alla categoria delle lavoratrici familiari coadiuvanti dell’imprenditore, con specifico riferimento, appunto, all’erogazione dell’indennità di maternità.

La lettura della disposizione di cui all’art. 2116 c.c*., secondo il quale “le prestazioni indicate nell’art. 2114 (“le leggi speciali determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative”) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”.

Nei casi in cui, secondo queste disposizioni, “le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.

Per garantire il diritto soggettivo del lavoratore all’integrità contributiva, la norma sancisce dunque il c.d. principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, in forza del quale quest’ultime sono dovute:

  • in relazione alla maturazione del diritto a pensione;
  • per le prestazioni spettanti nel corso dello stesso rapporto assicurativo;
  • anche nelle ipotesi in cui i contributi non siano stati regolarmente versati dal datore di lavoro.

Peraltro, si legge nella risposta all’interpello il principio di automaticità “troverebbe applicazione** esclusivamente in favore dei lavoratori subordinati, stante l’esplicito riferimento normativo al “prestatore di lavoro”e non si estenderebbe… alla categoria dei lavoratori autonomi tout court – ad es. liberi professionisti – i quali, essendo soggetti passivi all’obbligazione contributiva, subiscono evidentemente le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento”.

Infatti, per la Corte costituzionale*** l’automaticità delle prestazioni,“logico corollario della finalità i protezione sociale”, costituisce “una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi”. E non è il caso dei coadiuvanti familiari che partecipano in modo prevalente e continuativo all’attività di impresa ma non hanno instaurato con l’imprenditore un rapporto di lavoro subordinato.

Codice Civile, Libro quinto (del lavoro), Titolo II (del lavoro nell’impresa), Capo I (dell’impresa in generale), Sezione dell’imprenditore.
** Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza.
*** Sentenza n.374/1997

Info: interpello 10/2015 coadiuvanti familiari indennità maternità

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