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Centri accoglienza dei migranti, una circolare del Dipartimento dei VVF

Quali misure di prevenzione incendi si devono adottare nei centri di accoglienza per immigrati? La domanda è arrivata da più parti al Ministero dell’interno, Dipartimento dei VVF, che ha ritenuto di emanare sull’argomento alcuni chiarimenti con la circolare 5178 del 25 maggio 2015, inviata alle proprie Direzioni regionali e a tutte le Prefetture.

Nel documento si mette in risalto che le strutture di accoglienza sono “caratterizzate… da 1- un’organizzazione molto variabile dal punto di vista logistico, ma anche  2- da potenziali problematiche di ordine pubblico” per cui “non appaiono immediatamente riconducibili alle attività assoggettate ai controlli di prevenzione incendi, ma devono essere esaminate caso per caso sulla base delle specifiche caratteristiche”*.

Tuttavia, a proposito delle norme tecniche di prevenzione incendi da prendere in riferimento**, la circolare distingue alcuni casi.

Il primo è quello in cui i centri di accoglienza sono allocati in strutture turistico alberghiere. Qui si dovranno rispettare le disposizioni del DM 9 aprile 1994 e ssmmii, (Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico –alberghiere).

Se l’accoglienza avviene, invece, in caserme o scuole… i centri sono assimilabili a dormitori per i quali si applicano i criteri tecnici generali di prevenzione incendi, (All. I del DM 7 agosto 2012, Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi ma come regola tecnica il già citato DM 9 aprile 1994).

Quando, infine, i centri di accoglienza sono ospitati all’interno di edifici di civile abitazione, valgono le regole tecniche dell’all. al DM 246/1987.

Per tutte le attività prese in esame, la circolare individua le norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori del TU 81/08 e, per gli aspetti della sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza, quelle del DM 10 marzo 1998.

Le disposizioni richiamate, conclude il Dipartimento dei VVF, insieme alle Linee guida antincendio ed altri rischi per i centri polifunzionali per gli immigrati emanate con direttiva del Ministro dell’interno in data 11 maggio 2005, “sono richiamate nello schema di capitolato di gara d’appalto, approvato con decreto del Ministro dell’interno del 21 novembre 2008 e utilizzato negli specifici bandi di gara per il funzionamento e la gestione dei centri di accoglienza”.

* Tenendo, peraltro, presente la temporaneità della loro attività che “non prevede quindi l’attivazione del procedimento previsto dal DPR 151/2011” (nuovo regolamento di semplificazione di prevenzioni incendi, Ndr).

** Ferme restando quelle che disciplinano le specifiche aree e/o impianti posti al servizio degli edifici e cioè …impianti di produzione calore, impianti elettrici, impianti per la distribuzione e l’utilizzazione del gas, ecc….

Info: circolare 5178 25 maggio 2015

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