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Sicurezza sul lavoro, la nuova pagina FAQ del Ministero (domande e risposte)

ROMA – Sul sito web del Ministero del lavoro è stata aggiornata la pagina dedicata alle FAQ (domande e risposte) in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, sono state pubblicate le risposte ai nuovi quesiti in tema di: 1) obblighi di sicurezza connessi a lavori o servizi di durata non superiore ai due giorni (art.26, D.Lgs. n.81/2008); 2) aggiornamento della formazione dei rappresentanti dei lavoratori (art.37, D.Lgs. n.81/2008); 3) organismi paritetici (art.51, D.Lgs. n.81/2008). Relativamente alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori, fonti interne al Ministero del Lavoro hanno confermato che per le imprese che occupano fino a 15 lavoratori, in mancanza di espresse previsioni contrattuali come in edilizia, gli obblighi relativi alle modalità e alla durata dei corsi di aggiornamento dei RLS aziendali, si esauriscono mediante la formazione di cui al comma 6 dell’art. 37 del Testo Unico sulla sicurezza, secondo il quale la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Riportiamo i quesiti e le relative risposte
Che cosa si intende per “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni ai sensi dell’art.26. comma 3-bis del D. Igs. 81/2008?

In via preliminare, si osserva che la rafia sottesa alla norma in esame è quella di non gravare, attraverso l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I., le imprese appaltatrici di servizi che comportino l’espletamento di pratiche ordinarie prive di rischi interferenziali e i lavori di breve durata, in quanto esso diverrebbe un inutile fardello formale, senza peraltro privare di tutela quelle prestazioni lavorative che, pur esplicandosi in un breve arco temporale, presentano comunque, per la natura della prestazione ovvero per il particolare contesto in cui si svolgono, dei rischi di interferenza (come, ad esempio, avviene nell’ambito delle prestazioni manutentive). Alla luce di quanto sopra si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata – come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare – tenuto conto anche dell’eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa.

Sembra opportuno, infine, sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque obbligatoria l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 26.

L’obbligo di aggiornamento periodico della formazione del RLS vige anche per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti?
Il quesito proposto, relativo all’obbligo dell’aggiornamento del RLS, trova fondamento normativo nella previsione di cui al comma 6 dell’art. 37, secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovo rischi; ai sensi della norma citata, che costituisce diretta emanazione del generale principio in materia di adeguatezza e di efficacia della formazione in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni attività produttiva e singola posizione lavorativa, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione suddetta al verificarsi dei presupposti sopra sottolineati.

Quali sono le modalità e il contenuto di tali aggiornamenti?
Per quanto riguarda il diverso profilo attinente al contenuto di tale aggiornamento, occorre far riferimento al comma 11 del medesimo art. 37, che rimette alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, fissando la durata minima dello stesso in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La circostanza che il legislatore abbia espressamente previsto la durata minima dell’aggiornamento unicamente per le imprese che superino i detti limiti occupazionali non esclude che le parti, nell’ambito della autonomia contrattuale e nel rispetto delle norme vigenti, possano disciplinare le modalità e la durata dei corsi di aggiornamento anche per le imprese che non raggiungano i suddetti limiti, rientrando comunque tale facoltà nei limiti della delega ad esse conferita dalla norma citata.

Quali sono i soggetti competenti a stabilire tali contenuti e modalità?
Si ritiene che tali modalità possano essere stabilite in sede – espressamente prevista dal legislatore – di contrattazione collettiva nazionale, anche in considerazione del principio di legalità in materia disciplinata da norme il cui inadempimento è amministrativamente sanzionato. Giova in proposito sottolineare che la funzione attribuita agli organismi paritetici dal comma 12 del citato art. 37 non consista nell’individuazione dei casi in cui sussiste l’obbligo dell’aggiornamento periodico della formazione del RLS né del contenuto della stessa, ma nella collaborazione con il datore di lavoro nello svolgimento della formazione, le cui fonti normative restano comunque la legge, e, nell’ambito della delega da questa operata, la contrattazione collettiva nazionale. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il suddetto obbligo di aggiornamento, salva una diversa eventuale statuizione della contrattazione collettiva in materia, sussiste per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, nei casi previsti dall’art. 37, comma 6, e cioè in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovo rischi, e deve rispondere all’esigenza di assicurare l’imprescindibile rispetto del limite intrinseco derivante dal carattere di necessaria adeguatezza ed effettività della formazione stessa, secondo quanto emerge dalla valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro.

Gli organismi paritetici svolgono le attività di cui all’art. 51 del d.lgs. 81/2008 a seguito di apposita autorizzazione ministeriale?

Secondo la definizione fornita dal legislatore stesso all’art. 2, comma 1, lett. ee), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (di seguito T.U.), gli organismi paritetici sono quegli organismi costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per le finalità indicate dalla stessa disposizione. Tali organismi, istituiti a livello territoriale, svolgono funzioni di orientamento e promozione di iniziative di formazione nei confronti dei lavoratori e rappresentano la prima istanza di riferimento per la risoluzione di controversie sorte circa l’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione (art. 51, D.Lgs. 81/2008). Tra le novità introdotte nel T.U. dal D.Lgs. n. 106/2009, e precisamente nel nuovo comma 3-bis del citato art. 51, si ricorda la possibilità per tali organismi di svolgere direttamente attività di formazione, oltre che di promuoverla ma ciò, ovviamente, in relazione a quello specifico settore (quale quello manifatturiero, edile, ecc.) nel quale essi svolgono la loro attività elo prestano la loro assistenza e nell’ambito territoriale nel quale è ubicata l’azienda alla quale è fornita assistenza. Tanto premesso, saranno legittimati, ai sensi degli art!. 2 e 51 del T.U. citati, a svolgere le predette funzioni tutti gli organismi che abbiano le caratteristiche richieste dalla legge, senza che sia a tal uopo prevista o necessaria alcuna autorizzazione ministeriale.

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