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Sentenze, se il lavoratore è ubriaco il licenziamento è legittimo: troppo rischio in azienda

ROMA – Un lavoratore ubriaco o alcolista può diventare un rischio per l’azienda e mettere a rischio la salute e la sicurezza dei colleghi di lavoro. Ad esempio, in un processo industriale complesso e altamente tecnologico, una disattenzione può causare anche incidenti mortali. Ma vediamo un caso specifico. Trovato spesso ubriaco sul posto di lavoro, e per questo licenziato, un lavoratore non si era arreso al provvedimento ed aveva fatto ricorso in tribunale, ma la Suprema corte ha definitivamente sancito il torto del lavoratore, poichè con il suo comportamento metteva a rischio la propria e l’altrui sicurezza sul posto di lavoro.
Infatti, che ci sia una correlazione stretta tra l’assunzione di alcool sul lavoro e gli incidenti è ormai un dato di fatto e l’Inail stima che tra un minimo di 4 fino a 20 incidenti su 100 siano da ascrivere a questa causa, una percentuale che naturalmente varia a secondo dei settori lavorativi e può essere massima quando il lavoratore debba lavorare in altezza, condurre veicoli e utilizzare macchinare che richiedono alta concentrazione e riflessi pronti fino ad un minimo nel caso di un lavoratore che passo il suo tempo seduto, ad esempio impiegato ad un terminale. Inoltre non va trascurato il fatto che questa potrebbe anche essere la causa di una parte degli incidenti che avvengono in itinere, cioè nel tragitto casa – lavoro – casa.
Alla luce di queste considerazioni più volte la giurisprudenza italiana ha affermato che se un lavoratore è visibilmente ubriaco può essere pericoloso, per sè e per gli altri, e pertanto il datore di lavoro, il dirigente o il preposto devono prendere le necessarie misure per allontanarlo o sospenderlo dall’attività fino a che non sia sobrio e quindi affidabile: il fondamento giuridico di tale dovere, risiede nell’art. 18, comma 1, lett. C del D.Lgs 81/2008. Qui si precisa che il datore di lavoro e i dirigenti devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza e per lo stesso principio devono impedire ad un lavoratore ubriaco di iniziare a lavorare e, se questi sta già lavorando, sospenderlo e potendo in tal caso adottare le norme disciplinari dell’azienda.
Ed è proprio questo che è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19361/2010 della sezione lavoro concludendo che rientra nella giusta causa il licenziamento di un lavoratore sorpreso a svolgere le sue mansioni in stato di ebrezza.

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