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Sentenza di Cassazione torna sulle responsabilità del datore di lavoro e del capo cantiere

ROMA –  La Quarta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 41584 ha rigettato il ricorso presentato da datore di lavoro e capo cantiere imputati di omicidio colposo per la mancata applicazione delle norme di sicurezza che hanno causato la morte  di un operaio.

L’evento drammatico era occorso ad un operaio, assunto da appena  un giorno presso un cantiere stradale con le funzioni di “moviere”, colui cioè che con palette di segnalazione regola il flusso alternato delle macchine in transito.
A causa di un ritardo dell’arrivo del camion per il carico del materiale inerte rimosso la lavorazione era temporaneamente interrotta quando il conducente della macchina spazzatrice aveva pensato di utilizzare il tempo guadagnato per ripassare su un tratto di strada già fresato. Per questo inseriva la retromarcia  e retrocedeva investendo il moviere che riportava multiple lesioni mortali.
Nella ricostruzione dei fatti i giudici danno risalto ai seguenti fattori che avverandosi congiuntamente hanno determinato l’incidente mortale:

  • il segnalatore acustico di inserimento di retromarcia della macchina spazzatrice non funzionava, quindi la vittima non poteva essere preavvisata delle manovra in atto;
  • la vittima si trovava a una troppo breve distanza dalla macchina in movimento
  • la vittima si trovava in un cono d’ombra della visuale del conducente.

Queste quindi le cause materiali dell’incidente a cui corrispondono precise responsabilità del datore di lavoro del capo cantiere, di cui la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi che si appellavano a vizi formali che la suprema corte ha ritenuto infondati.
La responsabilità del capo cantiere emerge da dati ufficiali quali il piano operativo di sicurezza relativo alle lavorazioni in questione nel quale si attribuisce all’imputato il ruolo di direttore tecnico di cantiere con il compito di organizzare il lavoro e dare direttive nel contesto della struttura operante.
Insieme al datore di lavoro egli era responsabile del coordinamento delle attività dei prestatori d’opera e del rispetto delle cautele per evitare il verificarsi di infortuni in attuazione del piano di sicurezza.
Il datore di lavoro altresì,  non avendo esercitato nei confronti di altri alcuna delega era direttamente tenuto all’attuazione del piano di sicurezza con predisposizione delle cautele dovute.
Queste quindi le conclusioni cui sono giunti i supremi giudici “Agli imputati viene contestato quindi di non aver fornito informazioni relative ai rischi, di non aver assicurato al dipendente una sufficiente preparazione in materia di sicurezza, di non aver predisposto un adeguato servizio di segnalazione di manovra della macchina spazzatrice; di non aver assicurato la funzionalità del segnalatore acustico di retromarcia, di non aver attuato le disposizioni previste nel piano di sicurezza e di coordinamento.”
Ancora una volta un incidente che si avvera a causa di mancata o non sufficiente formazione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti oltre a cattiva manutenzione delle macchine utilizzate.

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