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Medico competente e omissioni nella valutazione dei rischi

PISA – La Sezione Penale del Tribunale di Pisa, con sentenza n. 399 del 27 aprile 2011 ha emesso condanna avverso un Medico competente imputato di non aver collaborato attivamente nella valutazione dei rischi contravvenendo pertanto ai suoi obblighi come sanciti dal D.Lvo 81/2008 che alla lettera a) del comma 1 dell’art. 25, Obblighi del medico competente, cita:

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

Ad un controllo eseguito da ispettori del’Asl di Pisa emergeva che il documento di valutazione dei rischi, DVR, redatto dal datore di lavoro e sottoscritto dall’imputato, presentava lacune e incongruenze. Le procedure per l’organizzazione del primo soccorso e delle emergenze risultavano infatti inadeguate in quanto riguardo alle procedure di montaggio dei ponteggi non tenevano in considerazione delle attrezzature e dei DPI necessari al salvataggio e non erano riportate istruzioni sul loro utilizzo. Si riscontravano inoltre incongruenze per quanto riguarda la valutazione dell’esposizione al rumore e alle vibrazioni.

In ultimo, a fronte di una valutazione del rischi relativi a movimentazione manuale dei carichi di entità modesta, risultava ingiustificato il fatto che tutti i lavoratori fossero sottoposti a sorveglianza sanitaria per rischio movimentazione carichi.

Il protocollo sanitario adottato dal medico è risultato quindi incongruente rispetto al documento di valutazione dei rischi aziendali. Rilevata quindi negligenza e colpa da parte del Medico competente circa la valutazione dei rischi aziendali con evidente danno alla salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori il Tribunale lo ha condannato a un mese di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

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