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Sulla eccezionalità nell’uso di attrezzature di sollevamento delle persone

ROMA -La Direzione  Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro ha diramato una circolare per dare diffusione a a quanto stabilito dalla Commissione Consultiva Permanente riguardo il sollevamento di persone effettuato eccezionalmente con mezzi non progettati per quello scopo.
In particolare la circolare si sofferma sulla necessità di definire precisamente cosa è da intendersi per “a titolo eccezionale” così come riportato nell’allegato VI, Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature da lavoro, del D.Lgs 81/08. Il punto 3.1.4 del suddetto allegato cita:

3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

La Commissione Consultiva ha pertanto ritenuto necessario dare una precisa indicazione su quando sia possibile considerare la situazione “eccezionale” e quindi sia possibile operare in deroga al norma che prevede l’utilizzo di apposite attrezzature.
E’ possibile avvalersi di strumentazione non appositamente progettata per il sollevamento di persone, solo ed unicamente:

  • in caso di emergenza;
  • per attività che devono essere eseguite immediatamente per evitare incidenti, prevenire situazioni di pericolo o per organizzare prontamente operazioni di salvataggio;
  • laddove il contesto lavorativo e la specifica configurazione del sito di lavoro determinino che le attrezzature che sono disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.

L’utilizzo, a titolo eccezionale e solo nei summenzionati casi, di attrezzatura non specificamente previste, è da effettuarsi secondo le più rigorose procedure di sicurezza e solo dopo aver valutato una attenta valutazione dei rischi, aver scelto le apparecchiature più appropriate da utilizzare, comprese quelle accessorie, e aver valutato la sequenza delle operazioni da svolgere tra cui devono esser previste attività di controllo e sorveglianza.

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