Richiedi un preventivo gratuito

Le norme di sicurezza nell’impresa familiare

ROMA –  Quali sono le norme di sicurezza che si applicano all’impresa familiare? Il Ministero del Lavoro fornisce una risposta a questo quesito nella sezione Faq del sito SicurezzaLavoro

Prima di tutto, risponde il Ministero, è necessario definire con certezza cos’è una impresa familiare.
Il riferimento normativo è l’art. 230 bis del Codice Civile che la definisce quale quell’attività economica cui collaborano in maniera continuativa il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo qualora non si configurabile un diverso rapporto di lavoro.

La tipologia di lavoro nell’impresa familiare non prevede quindi un vero e proprio rapporto datore di lavoro/lavoratore e questo implica delle differenze rilevanti per la applicazione delle norme di salute e sicurezza.
La figura del lavoratore nell’impresa familiare è prevista dal Testo Unico 81/08 all’art. 21 che accomuna questo tipo di lavoratori ai lavoratori associati in partecipazione, ai soci lavoratori di cooperative, ai soggetti beneficiari di tirocini formativi, e ad altre figure, e stabilisce per questa categoria alcune deroghe alle norme di sicurezza che si applicano ne rapporti di lavoro subordinato.

In particolare, l’articolo stabilisce alcune norme prescrittive e alcune norme facoltative. Norme prescrittive per ogni componente dell’impresa familiare sono:

  • utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del TU 81/08;
    la violazione di questa norma viene punito con l’arresto fino ad un mese  o una multa dai 200 ai 600 euro;
  • munirsi di idonei dispositivi di protezione individuale e utilizzarli in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del TU 81/08;
    la violazione di questa norma viene punito con l’arresto fino ad un mese  o una multa dai 200 ai 600 euro;
  • qualora si fornisca la propria opera in regime di appalto subappalto è fatto obbligo del lavoratore di impresa familiare di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità;
    la violazione di questa norma è punita con un’ammenda da 50 a 300 euro per ciascun soggetto.

Poiché nell’impresa familiare viene a mancare una vera e propria figura di datore di lavoro, non ricade l’obbligo per il titolare dell’impresa di adempiere a una serie di norme quali  redigere il DVR, nominare il medico competente, ecc.
Inoltre, la differenza più rilevante riguarda la responsabilità di eventuali inadempienze, che non potendo ricadere sulla figura del datore d lavoro, ricadono su tutti i componenti dell’impresa familiare senza che alcuno d loro venga individuato quale responsabile diretto dell’osservanza delle prescrizioni di sicurezza. Le sanzioni, anche penali, previste dal Tu vanno quindi a colpire indistintamente tutti componenti del’impresa e nello specifico coloro che sono risultati inadempienti.

Per quanto riguarda le norme facoltative, i componenti dell’impresa familiare possono

  • avvalersi della sorveglianza sanitaria come previsto dall’art. 41 del TU 81/08;
  • partecipare e corsi di formazione in materia di salute e sicurezza e relativi agli specifici ambiti di lavoro del’impresa familiare come previsto all’art. 37.

Per approfondire

LA DISCIPLINA DELL’IMPRESA FAMILIARE a cura di Laura Galli

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo