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Circolare n.5/2011 del Ministero del Lavoro: il quadro giuridico degli appalti

ROMA – Emanata venerdì scorso la circolare n. 5 del Ministero del Lavoro che in dodici pagine fornisce delucidazioni sul quadro giuridico degli appalti.

L’esternalizzazione del lavoro è una prassi sempre più diffusa. Imprese e datori di lavoro affidano intere fasi del ciclo produttivo a ditte o lavoratori esterni, che spesso per ridurre i costi tralasciano l’adempimento della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro. La legge non può non adeguarsi ai cambiamenti in atto e intervenire per regolamentare questi nuovi rapporti di lavoro che implicano ad esempio l’obbligo di verificare la genuinità dell’appalto e quindi di aver stabilito regole certe per le ditte appaltatrici, di poter quantificare correttamente l’ammontare degli obblighi retributivi e la condivisione di responsabilità tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori che ne derivano.

L’affidamento di lavoro in appalto determina poi la necessità di organizzare la sicurezza sul luogo di lavoro con particolari cautele.
La circolare ricorda che la sicurezza sul lavoro negli appalti è regolamentata dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, e dall’art. 131 del D.Lgs. 163/2006. Le norme attengono alla necessità ed obbligo di coordinamento e cooperazione tra committenti ed appaltatori per garantire la sicurezza dei lavoratori nella realizzazione delle opere e/o servizi oggetto di appalto.
Le definizione puntuale delle misure di prevenzione e protezione avviene attraverso l’elaborazione del DUVRI, Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali, che viene stilato a cura del committente che è responsabile di fornire a tutte le ditte appaltanti tutte le informazioni relative ai rischi dell’opera in corso e le linee guida da adottare per garantire processi di lavoro sani e sicuri.
Questo documento è a disposizione anche del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza che ha libero accesso allo stesso per espletare la sua funzione.
Inoltre il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, così come i rappresentanti locali dei maggiori sindacati nazionali, possono accedere ai dati relativi ai costi della sicurezza, dati che il contratto di appalto deve contenere a pena di nullità del contratto stesso.

Particolarmente severa la posizione del ministero per quanto riguarda l’alto livello di rischio che i lavoratori corrono in ambienti di lavoro sospetti di inquinamento e in ambienti confinati.
Il ministero rileva una altissima incidenza di infortuni gravi in questo settore riconducibili a gravi carenze nella gestione dei rischi da parte dei committenti e delle ditte appaltanti.
Il ministero rileva una assente o lacunosa valutazione dei rischi, la mancata adozione delle più elementari misure di prevenzione protezione, una carente se non assente formazione e informazione del personale e di coordinamento tra il committente e i lavoratori della ditta appaltante impegnati nell’attività.
Queste le cause degli incidenti gravissimi cui abbiamo assistito negli ultimi anni e da qui la forte esigenza di vigilare sulla rigorosa attuazione degli strumenti giuridici esistenti ma anche di pianificare specifiche azioni di monitoraggio attivate ad opera anche delle strutture centrali delle amministrazioni pubbliche competenti in materia, da regioni e da parti sociali.
Il ministero poi torna a ribadire la fondamentale importanza di obbligare le ditte impegnate in appalti in luoghi di lavoro soggetti a rischi particolari a certificare la loro idoneità tecnico-professionale. In attesa dell’emanazione dello specifico D.P.R. si ricorda l’obbligo delle ditte appaltanti di procedere a autocertificazione.

Meccanismo di qualificazione specificamente pensato per il settore edile è la patente a punti, anche questa in fase di istruttoria e in attesa di emanazione del suddetto D.P.R.
Ultima rilevante questione su cui il ministero torna è  la responsabilità del committente in caso di infortunio e i profili risarcitori. La circolare ribadisce l’importanza di quanto stabilito nel comma 4 dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08  che prevede una responsabilità solidale tra committente , appaltatore subappaltatore per eventuali danni riportati dai lavoratori in conseguenza di infortuni sul lavoro non indennizzati da Inail.
In questo modo si rafforza tutela economica del lavoratore che altrimenti dovendosi rivalere solo sul suo diretto datore di lavoro, nel caso di ditte piccole e poco strutturate, rischiava di non ricevere alcun indennizzo.

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