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Certificazione antincendio, decreto iscrizione elenchi ministeriali

ROMA – È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 agosto 2011 il Decreto 5 agosto 2011 contente nuove indicazioni riguardanti “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Il testo di legge arriva a definire prassi e obblighi burocratici per i professionisti che intendono abilitarsi al rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardante locali, attività, depositi, impianti e industrie pericolose. La certificazione in questione è di norma appannaggio dei Vigili del Fuoco, rientra nelle prerogative del corpo previste dall’articolo 16  “Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, lo stesso decreto citato e richiamato nell’oggetto del provvedimento di legge di cui stiamo parlando.

L’articolo 16 della legge riguardante i VV.F., nel suo comma 4 prevede per essi, la possibilità di acquisire certificazioni antincendio e dichiarazioni di conformità da soggetti terzi, professionisti abilitati alla redazione dei documenti richiesti e quindi alla preventiva verifica delle condizioni necessarie affinché tale documentazione sia fondata, corretta e sicura. Tali professionisti per essere abilitati a tale mansione devono essere inscritti in appositi elenchi ministeriali, e devono per ottenere l’iscrizione, dimostrare ai proprio ordini professionali e quindi al Ministero stesso di possedere tutti i requisiti e la formazione necessaria. Requisiti inderogabili e definitivi.

Questo il testo del comma 4 dell’artico 16 del Decreto 8 marzo 2006 n.139. “Art. 16. Certificato di prevenzione incendi – Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’interno”.

Fatti salvi i professionisti già inscritti negli elenchi ministeriali, il Decreto stabilisce quindi requisiti e modalità di iscrizione per i nuovi candidati.

“Ministero dell’Interno, Decreto 5 agosto 2011 – Art. 3 Requisiti per l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno.

1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell’interno i professionisti iscritti negli albi professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto.

2. Per l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui al comma 1, i professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione all’albo professionale;
b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4″.

Il corso di formazione deve comprendere un ammontare di ore che non può essere inferiore alle centoventi, le lezioni vengono sostenute dagli Ordini e dai Collegi professionali di ognuna delle professioni ammesse alla possibilità di certificazione antincendio, con la supervisione e attestazione finale rilasciata dal Ministero dell’interno – “Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile”. Sono esentati dall’obbligo di frequenza ai corsi i “professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio”, i “dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati” che provino di aver seguito un corso e conseguito una formazione equivalente durante la laurea.

Una volta superato il corso i candidati dovranno presentare richiesta di ammissione agli elenchi ancora ai rispettivi Ordini e Collegi professionali. Questi valideranno la proposta entro sessanta giorni dal deposito e con esito positivo provvederanno tramite una codifica e una catalogazione apposita a comunicare la possibile iscrizione al Ministero del lavoro.

Gli inscritti per mantenere la propria posizione dovranno seguire corsi di aggiornamento e seminari.

Per approfondire: Ministero dell’Interno, Decreto 5 agosto 2011 – Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

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