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Testo unico sicurezza sul lavoro, Italia messa in mora da UE

La Commissione europea – DG Occupazione e affari sociali, ha attivato nei confronti della Repubblica Italiana e del Governo una procedura di messa in mora, riguardante alcune parti del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, D.lgs 81/08, con particolare riferimento alle norme contenute nel testo modificate dal Decreto correttivo 106/2009. Sono contestate dalla Commissione difformità riscontrate nel Testo unico rispetto alle indicazioni normative della “Direttiva europea 89/391/CEE concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.

Il procedimento è stato notificato il 30 settembre 2011. A decorrere da tale data l’Italia ha due mesi di tempo per rispondere alla sollecitazione europea e inviare proprie osservazioni in merito. Le osservazioni verranno vagliate e valutate, e se ritenute insufficienti la Commissione attiverà l’obbligo di modifica del Testo unico. Obbligo che se non verrà rispettato comporterà ricorso alla Corte di giustizia europea per inadempimento.

Il procedimento nasce dalla segnalazione di Marco Bazzoni, operaio e RLS fiorentino da anni attivo sul fronte della sicurezza sul lavoro e degli infortuni che ha inviato una denuncia alla Commissione europea inerente le difformità di alcuni tratti della normativa italiana e il recepimento non corretto nell’ordinamento giuridico italiano di alcune disposizioni contenute dall’ 89/391/CEE.

La Commissione ha ora risposto alle sue richieste e attivato di conseguenza il procedimento di verifica e messa in mora. I punti contestati e che ora richiedono risposta sono:

  • La deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e subdelega;
  • la violazione dell’obbligo di disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori;
  • la proroga dei termini impartiti per la redazione del documento valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti;
  • la posticipazione dell’obbligo di valutazione del rischio di stress legato al lavoro;
  • la posticipazione dell’applicazione della legislazione in materia di protezione della salute e sicurezza sul lugo di lavoro per le persone appartenenti a delle cooperative sociali e a delle organizzazioni di volontariato della protezione civile;
  • la proroga del termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti in data del 9 aprile 1994.

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