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Sicurezza carichi nello spettacolo, la circolare ministeriale

ROMA – Pubblicata dal Ministero dell’internoDip. VV.FF la Circ. 1 aprile 2011, n. 1689 – “Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi”.

Un’indicazione ottima per una nuova stagione estiva nella quale si si moltiplicheranno le manifestazioni temporanee che prevedono l’allestimento di palchi, che utilizzeranno carichi e forza lavoro adibita alla movimentazione e alla manutenzione degli stessi.

Sono carichi sospesi: “Gli elementi scenotecnici e/o di arredo (p.e. televisioni, schermi, proiettori, corpi illuminanti, casse audio, americane, pedane per sollevamento scene o artisti, ecc.), diversi dagli elementi costruttivi descritti e dimensionati nel progetto strutturale e quindi già verificati in sede di collaudo statico, occorre dunque garantire la idoneità statica delle strutture fisse o temporanee di ancoraggio, l’adeguatezza delle condizioni di ancoraggio e la pianificazione e attuazione degli interventi di manutenzione”.

La verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi rientra nelle competenze delle Commissioni di vigilanza, istituite per l’applicazione dell’art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che si devono occupare di verificare che non ci siano rischi per gli spettatori né per chi lavora nella manifestazione.
Le Commissioni di vigilanza devono pertanto indicare le misure cautelative sia nell’interesse dell’igiene che nella prevenzione degli infortuni.

In relazione a questo, il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco ha ritenuto utile fornire indicazioni con l’obiettivo di assicurare anche sul piano della completezza della documentazione e dell’informazione, l’ottimizzazione dei controlli dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo.

In particolare per quanto riguarda la documentazione, la circolare quindi definisce la nozione di carico sospeso, fornisce uno schema utile ai fini della certificazione del sistema di sospensione e definisce le carte necessarie che ogni allestitore deve mostrare alla Commissione di Vigilanza.

La nozione di carico sospeso è ampia e comprende situazioni molto diverse fra loro. Tipologie più frequenti sono:

  • Carico sospeso fisso: carico sospeso vincolato a uno o più punti di una struttura superiore o inferiore ivi comprese funi, tiranti, catene e staffe;
  • Carico sospeso a un organo di sollevamento: carico sospeso vincolato tramite un elemento mobile sia esso fune, catena, cinghia e/o banda a una macchina ovvero ad un sistema complesso di sollevamento;
  • Carico sospeso dinamico: carico sospeso vincolato o tramite un organo movimentato da una macchina o tramite un sistema complesso di sollevamento in grado di muoversi nello spazio in una o più direzioni.

Per quanto riguarda la documentazione tecnica e/o certificativa la circolare, oltre a uno schema sintetico,  riporta la seguente lista di documenti da produrre:

  • Documentazione tecnica che illustri la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
  • schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
  • certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema;
  • attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori) nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

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