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Sostanze chimiche, in Gazzetta Europea modifiche al regolamento REACH

BRUXELLES – Pubblicato in  Gazzetta Europea del 14 febbraio 2013 il Regolamento (UE) n. 126/2013 della Commissione del 13 febbraio 2013 che modifica l’Allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

La prima modifica riguarda la voce 6, paragrafo 1, relativa alle restrizioni all’amianto e risponde alla necessità di aggiungere alle restrizioni anche le miscele, precedentemente non comprese nella norma. La voce è così modificata: “1. La fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati”.

In secondo luogo il regolamento estende le deroghe che riguardano l’uso di carbonati di piombo e solfati di piombo nelle vernici per il restauro e la manutenzione di opere d’arte ed edifici storici e dei loro interni e sancisce che queste “devono applicarsi non solo all’uso di tali sostanze ma anche alla loro commercializzazione, di modo che possano essere disponibili anche per lavori di restauro e di manutenzione in generale”.

Modifiche toccano poi  le voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII, in merito all’applicazione di alcuni limiti di concentrazione specifici e la soppressione della voce 42 in merito ai limiti sull’impiego di paraffine clorurate a catena corta, poiché l’uso di queste sostanze ai sensi del regolamento UE 519/2012 è ora vietato.

Altra modifica riguarda  la voce 47 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per cui si stabilisce che per motivi di chiarezza debba contenere un riferimento al  metodo di prova armonizzato adottato dal Comitato europeo di normalizzazione per determinare il tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento conformemente alla direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003.

Il regolamento infine modifica l’allegato XVII aggiungendo numeri CAS ed EC specifici per il disocianato metilendifenile (MDI), la correzione dei numeri CAS e EC relativi al diisopentilflalato e interviene ad aggiornare l’appendice 10 che contiene gli elenchi di prova per i coloranti azoici per tener conto delle nuove norme emanate.

Info: Regolamento (UE) n. 126/2013 13 febbraio 2013.

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