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In GU la Legge europea 2014 e la Legge di delegazione europea 2014

ROMA – Legge europea 2014 e Legge di delegazione europea 2014. Pubblicati in Gazzetta Ufficiale entrambi i provvedimenti con i quali il Governo e il Parlamento sono chiamati annualmente dall’Unione europea a predisporre l’attuazione di direttive comunitarie nell’ordinamento nazionale.

Il testo definitivo della Legge europea è stato pubblicato in GU il 3 agosto 2015, mentre quello della Legge di delegazione è stato pubblicato lo scorso 31 luglio.

Legge 24 dicembre 2012 n.234

Prima di elencare le disposizioni che le leggi prevedono in merito alla sicurezza sul lavoro e argomenti affini, segnaliamo dal sito delle Politiche europee della Presidenza del Consiglio la definizione fornita di entrambi gli strumenti di legge.

“La Legge 24 dicembre 2012, n. 234, Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, ha sostituito la tradizionale legge comunitaria annuale con i due strumenti della legge di delegazione europea e della legge europea: la prima, finalizzata al conferimento di deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione Europea che devono essere recepiti nell’ordinamento italiano; la seconda, volta a prevedere norme di diretta attuazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea”.

Legge europea 2014

La Legge europea 2014 è stata pubblicata in GU n.178 del 3 agosto 2015, come Legge 29 luglio 2015, n. 115 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014.

Con disegno di legge approvato dal Senato il 23 luglio e dalla Camera il 10 giugno “Il provvedimento si compone di 30 articoli ed è volto a chiudere 14 procedure di infrazione e 11 casi EU Pilot, oltre a dare attuazione ad una direttiva il cui termine di recepimento è fissato per l’anno 2016 e a due decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Contiene disposizioni sui servizi pubblici locali, caccia, fiscalità, quindi immigrazione e un passaggio dedicato alla sicurezza sul lavoro. Questo.

“Viene esteso il campo di applicazione delle misure per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo n. 81/2008 anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all’interno di cantieri temporanei o mobili. (Caso EU Pilot 6155/14/EMPL)”.

Questo il passaggio di legge, articolo 16 (Capo VI Disposizioni in materia di lavoro e di politica sociale), che modifica il Testo Unico sicurezza lavoro:

La lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche,gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X”.

Restando in tema sicurezza e lavoro, l’articolo 17 riporta disposizioni riguardanti divieti e sanzioni sul lavoro dei minori in ambito marittimo, in attuazione della direttiva 2009/13/CE, per la procedura di infrazione n. 2014/0515.

“1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, è sostituita dalla seguente: «e) “armatore”: il proprietario dell’unità o della nave e ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l’agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità per l’esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti e obblighi, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi dell’armatore».

2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 5 e’ inserito il seguente:  «Art. 5-bis (Lavori vietati ai minori). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d’intesa con il Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.

2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è  vietato adibire i minori di anni diciotto.

3. Qualora l’evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l’introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2»;

b) dopo l’articolo 38 e’ inserito il seguente:  “Art. 38-bis (Sanzioni per l’adibizione dei minori ai lavori vietati). – 1. Chiunque adibisce i minori ai lavori vietati, individuati con il decreto previsto dall’articolo 5-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582″.

La Legge europea 2014 entrerà in vigore il 18 agosto 2015.

Legge di delegazione europea 2014

La Legge di delegazione europea 2014 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n.176 del 31 luglio 2015 come Legge 9 luglio 2015 n.114 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea.

Con 21 articoli e 2 allegati, la legge, approvata dalla Camera il 2 luglio e dal Senato il 14 maggio, conferisce al Governo la delega per l’attuazione attraverso decreti legislativi di numerose direttive europee.

Come si legge ancora dal sito del Dipartimento delle politiche europee della presidenza del Consiglio dei Ministri, tra le direttive si ricordano quelle sulla:

  • “sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti;
  • ordine europeo di indagine penale;
  • restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;
  • fatturazione elettronica degli appalti pubblici;
  • risarcimento del danno per violazione delle disposizioni antitrust;
  • scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
  • possibilità per gli Stati membri di limitare;
  • vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul loro territorio”.

Queste in dettaglio, alcune delle direttive per le quali il Governo ha ricevuto delega, riguardanti la sicurezza sul lavoro, il mercato del lavoro, i rischi ambientali, la sicurezza stradale. Tutte contenute nell’allegato B della Legge.

  • “2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1º luglio 2016);
  • 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, ches tabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque
    destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015);
  • 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);
  • 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1º giugno 2015);
  • 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
  • 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
  • 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
  • 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
  • 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
  • 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
  • 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
  • 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016);
  • 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 21 maggio 2018);
  • 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017);
  • 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016);
  • 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016);
  • 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
  • 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
  • 2014/87/Euratom del Consiglio, dell’8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
  • (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015)”.

Attuazione Legge delegazione

Il Governo dovrà adottare tali direttive seguendo i principi e in alcuni casi i criteri direttivi contenuti nella stessa Legge delegazione 2014 e seguendo le disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 1 dell’articolo 31 della legge citata 2012 indica in particolare la tempistica per l’adozione:

“1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea”.

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