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Formazione e lavoro, il Sistema nazionale di certificazione delle competenze

ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2013 è entrato in vigore il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Con il provvedimento, in linea con la normativa europea, si attua quanto sancito dalla riforma del lavoro, Legge 92/2012, in materia di apprendimento permanente e certificazione delle competenze.

All’art. 1 il decreto afferma che l’apprendimento permanente costituisce un “diritto della persona”, per cui la Repubblica è impegnata ad assicurare a tutti “pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite”.

L’art. 3 istituisce il Sistema integrato per l’apprendimento permanente e di certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, e sancisce l’impegno nel definire “repertori codificati a livello nazionale o regionale”, omogenei in tutto il paese “secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni”.

Con l’art. 3 è inoltre costituito il Comitato tecnico nazionale, composto dal Ministero del Lavoro, MIUR, Ministero dello Sviluppo, Regioni e Province Autonome, con il compito di elaborare delle linee guida per garantire la costruzione di un sistema che dovrà garantire una forte azione sinergica di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti.

Gli attestati o i certificati rilasciati a conclusione del processo di certificazione “costituiscono atti pubblici”. Saranno pertanto enti pubblici, il Ministero del Lavoro, il MIUR, le Regioni e le Province Autonome a guidare il sistema, e ad accreditare “soggetti pubblici o privati a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze”.

Il servizio, assicurato dall’ente pubblico, dovrà rispettare degli standard minimi che riguatdano tutte le fasi del servizio: l’identificazione e messa in trasparenza delle competenze, la valutazione e l’accertamento del possesso delle competenze, l’attestazione e il rilascio di certificati e l’attivazione di funzioni di informazione e orientamento personalizzati per tutti i destinatari del servizio.

All’art 8 “In conformità agli impegni assunti dall’Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilità della persona e favorire l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonché l’ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il repertorio “costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea.

Infine il decreto affida al  Ministero del Lavoro, al MIUR, alle Regioni e alle Province Autonome il compito di monitorare e valutare l’attuazione del processo e sancisce che “fino alla completa implementazione del repertorio nazionale di cui all’articolo 8, e comunque per un periodo di norma non superiore ai 18 mesi, gli enti pubblici titolari continuano ad operare, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nell’ambito delle disposizioni del proprio ordinamento”.

Per approfondire: Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

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