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Coordinatore sicurezza in cantiere, linee guida Lombardia

MILANO  – Approvate con Decreto n. 10602 dalla Direzione generale sanità della Regione Lombardia le “Linee di indirizzo per le attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili” documento elaborato dal laboratorio “Costruzioni” nel triennio 2008-2010 e frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, ASL Bergamo, Ordini e collegi professionali, Associazioni di categoria e sindacati.

Il documento, muovendo dall’analisi delle esperienze pratiche di coordinamento riscontrate nei cantieri e dallo studio dell’andamento infortunistico nel settore delle costruzioni in Lombardia e nel territorio nazionale, si pone quale strumento utile per migliorare l’efficacia delle attività di coordinamento per la sicurezza e propone “strumenti concreti per l’assolvimento degli obblighi in carico ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori esplicitando tempistiche e modalità di assolvimento (riferimenti D.lgs 81/08 così come modificato dal D.Lgs 106/09)”.

Nel documento si esplicita quindi che “le indicazioni riportate nel presente documento riguardano un insieme di attività che se svolte da un coordinatore della sicurezza garantiscono una soglia di minima prestazione a cui un buon tecnico aderisce al fine di svolgere l’incarico in oggetto correttamente ed eticamente. Si tratta di regole volontarie che non sostituisco in alcun modo i contenuti di legge, ma semplicemente vi si affiancano e integrano le lacune relative a tempistiche e modalità pratiche di assolvimento degli obblighi”.

Il documento, a partire da un’analisi del quadro normativo di riferimento va poi a definire tempistiche e modalità di svolgimento dei compiti che attengono a entrambe le figure  di coordinamento della sicurezza: il coordinatore per la progettazione, CSP, e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, CSE.

Le figure di sistema nella gestione della sicurezza nei cantieri, la responsabilità congiunte del committente e del coordinatore per la progettazione, il ruolo e gli obblighi delle imprese affidatarie  e delle imprese esecutrici e gli obblighi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono i temi affrontati nella prima parte delle linee di indirizzo.

Nella seconda parte, attraverso tabelle dettagliate e diagrammi di flusso, vengono esplicitate le azioni riferite agli obblighi e ai compiti del CSP dal conferimento dell’incarico alla consegna al committente del piano della sicurezza in cantiere,  e illustrati i compiti e gli obblighi del CSE dal conferimento dell’incarico alla verifica dell’applicazione delle predisposizioni in PSC alla redazione di adeguata documentazione.

I diagrammi di flusso rappresentano poi in modo schematico i rapporti tra il CSP, il progettista e il committente, la sequenza di azioni attraverso cui il CSP può predisporre PSC e fascicolo e le principali criticità che si possono verificare nelle attività di coordinamento per la sicurezza.

Il documento si chiude sottolineando la volontaria adesione di ogni professionista a queste linee di indirizzo che non costituiscono norma vincolante ma intendono “definire alcuni requisiti di massima a livello regionale di buona qualità dell’operato del coordinatore in modo che possa svolgere i propri compiti per migliorare i livelli di sicurezza in cantiere”.

Per approfondire: Linee di indirizzo per le attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili (PDF).

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