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Idrocarburi policiclici aromatici Ipa, regolamento Ue modifica il Reach

ROMA – Notificata sul sito del Ministero dell’Ambiente la pubblicazione del Regolamento (UE) N. 1272/2013 della Commissione del 6 dicembre 2013 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici

La Commissione europea, considerando che gli IPA, idrocarburi policiclici aromatici, classificati cancerogeni, possono essere presenti nelle parti in plastica e in gomma di un’ampia gamma di articoli di consumo, tra cui giocattoli, ha accolto le informazioni trasmesse dalla Germania alla Commissione che indicano che “gli articoli contenenti IPA possono presentare rischi per la salute dei consumatori in caso di ingestione, assorbimento cutaneo, e, in alcuni casi, per inalazione.

La Commissione dopo aver consultato anche l’industria del settore e altre parti interessate, ha quindi deliberato di “fissare dei limiti al tenore di IPA nelle parti accessibili in plastica o in gomma di tali articoli, e vietare l’immissione in commercio di articoli contenenti IPA in concentrazione superiore a 1 mg/kg in tali parti”.

In considerazione della vulnerabilità dei bambini, si è ritenuto inoltre necessario fissare un limite inferiore e “vietare l’immissione in commercio di giocattoli e articoli di puericultura contenenti IPA in concentrazione superiore a 0,5 mg/kg nelle loro parti accessibili in plastica o in gomma”.

Per dare atto a queste disposizioni la Commissione ha pertanto provveduto con il regolamento in oggetto ad apportare una modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006  (regolamento Reach) nel cui allegato XVII al sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“5. Gli articoli non possono essere immessi in commercio per la vendita al pubblico  se uno dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e  prolungato o ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in  condizioni d’ uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 1 mg/kg  (0,0001 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.  

Tali articoli comprendono, tra l’altro:

  • attrezzature sportive come le biciclette, le mazze da golf, le racchette, 
  • utensili per la casa, carrelli, girelli, 
  • attrezzi per uso domestico, 
  • abbigliamento, calzature, guanti e abbigliamento sportivo, 
  • cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per i capelli. 

6. I giocattoli, inclusi quelli per le attività, e gli articoli di puericultura non devono  essere immessi in commercio se uno dei loro componenti che vengono a contatto  diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la  cavità orale, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre  0,5 mg/kg (0,00005 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.  

7. In deroga ai paragrafi 5 e 6, la restrizione non si applica agli articoli immessi in commercio per la prima volta anteriormente al 27 dicembre 2015.

8. Entro il 27 dicembre 2017 la Commissione riesamina i valori limite di cui ai  paragrafi 5 e 6 alla luce dei nuovi dati scientifici, compresi quelli relativi alla migrazione  degli IPA presenti negli articoli di cui allo stesso regolamento, nonché quelli relativi a  materie prime alternative e, se del caso, modifica tali paragrafi”. 

Il  regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 27 dicembre 2015.

Per approfondire: Regolamento (UE) N. 1272/2013.

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