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Riconosciute ai periti industriali competenza e autonomia nella progettazione di impianti elettrici pubblici

ROMA – Pubblichiamo l’intervista su una recente sentenza del Consiglio di Stato rilasciata a Quotidiano Sicurezza da Giuseppe Jogna, presidente del CNPI (Consiglio nazionale dei periti industriali) e coordinatore della Commissione di studio sulla riforma delle professioni, istruzione e formazione.

Con la sentenza 26 gennaio 2011, n. 571, la Sezione V del Consiglio di Stato ha riconosciuto ai periti industriali piena competenza nell’attività di progettazione di impianti elettrici per la pubblica illuminazione. Ce la può illustrare?

«La sentenza ha ribadito, senza lasciar spazio ad ulteriori dubbi, non uno ma due principi fondamentali che nel passato hanno formato oggetto di fuorvianti interpretazioni da parte della stessa Magistratura. La vicenda ha preso il via in seguito a un ricorso presentato da due società escluse dall’affidamento pubblico di una gara di appalto per i servizi di illuminazione in un piccolo comune della Sardegna e che contestavano, tra l’altro, la competenza del perito industriale in materia di  progettazione. L’eccezione fu respinta dal Tar della regione che, nella sentenza di primo grado (n. 1361 del 2010), primo, aveva sottolineato il principio che in materia di progettazione di impianti di illuminazione pubblica la competenza del perito industriale è «propria», e, secondo, aveva affermato la regola che non esiste subordinazione del tecnico diplomato rispetto a quello laureato. Proprio da qui sono partiti i giudici di Palazzo Spada che nella sentenza del 26 gennaio scorso, hanno mostrato di seguire pedissequamente tutte le argomentazioni tecniche sviluppate dall’intervento ad opponendum dell’Ufficio Legale del Consiglio nazionale dei periti industriali. Il Consiglio di Stato ha ricondotto la problematica relativa alla progettazione degli impianti di pubblica illuminazione alla competenza professionale dei periti industriali così come prevista nel decreto che regola la professione. E lo ha fatto passando attraverso l’intera disciplina di settore (legge 46/90 e DM 37/08), sbriciolando così il limite del calcolo infinitesimale che fino ad ora aveva limitato l’attività dei periti industriali nelle opere impiantistiche.»

Ma la decisione del Consiglio è motivo di ulteriore soddisfazione per la categoria che lei rappresenta: non c’è subordinazione di un tecnico diplomato ad uno laureato?

«I ricorrenti in appello nel processo di cui si è occupato il Consiglio di Stato, avevano contestato il fatto che la direzione del gruppo di lavoro – costituito, tra l’altro, da tre ingeneri strutturisti –  fosse affidata a un perito industriale con specializzazione in elettrotecnica. Della questione si era già occupato il Tar riconoscendo la legittimità della circostanza che un perito industriale fosse responsabile di un gruppo di lavoro misto –  costituito da progettisti ingegneri, professionisti con titolo di studio di livello superiore – tenendo conto che ognuno di essi era specificamente abilitato all’attività di progetto eseguita in virtù dell’affidamento pubblico delle opere da realizzare. Di conseguenza, veniva affermata la possibilità che l’attività di progettazione definitiva ed esecutiva potesse essere svolta previa la collaborazione «in subordinazione» di un professionista ingegnere – in un gruppo misto di figure professionali specifiche – rispetto al progettista responsabile, un perito industriale, appunto. Sulla stessa scia si sono mossi i giudici del Consiglio di Stato per i quali la direzione del perito industriale è assolutamente legittima e non «sussiste alcuna violazione della disciplina sulle professioni così come la presentazione al progetto non appare in alcun modo inficiata dalla sottoscrizione da parte del perito industriale. Dopo alcune sentenze talvolta tra loro contraddittorie e spesso cavalcate in maniera strumentale, ci ha pensato il più alto grado della magistratura di legittimità a mettere ordine in materia di competenze professionali del perito industriale. Il risultato è particolarmente apprezzabile se si pensa che ci si è arrivati  senza alcuna forzatura interpretativa, ma attraverso la semplice e corretta applicazione delle norme sulla sicurezza degli impianti ed in linea con le disposizioni che regolano la professione del perito industriale.»

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