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Regolamento esecutivo Codice appalti della Regione Sicilia

PALERMO – Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 17-2-2012 il decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I – Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.” Decreto che interviene in materia di disciplina degli appalti pubblici ed è entrato in vigore il 18 febbraio.

Il nuovo regolamento si sviluppa in trentadue articoli in cui affronta diverse tematiche riguardo le conferenze di servizi, la programmazione dei lavori, la costituzione della commissione di aggiudicazione, l’istituzione dell’albo degli esperti, il responsabile di procedimento, i bandi tipo, il capitolato generale d’appalto, il prezzario unico regionale, i criteri di aggiudicazione e altri.

Tra le novità degne di nota il regolamento interviene a chiarire alcuni dubbi in merito all’articolo 19, comma 4 della legge regionale n. 12/2011 che cita “Per gli appalti di servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12, il criterio delle offerte è esclusivamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.

Il regolamento chiarisce il punto nell’articolo 29 “Criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 12/2011” in particolare nei commi 6, 7, 8 e 9 dove si legge:

“6. Gli appalti di servizi ingegneristici (decreto legislativo n. 163/2006, all. II A, ctg. 12) sono affidati con le modalità previste nella Parte III, titolo II del D.P.R. n. 207/2010 e con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ipotesi di cui all’articolo 266 del D.P.R. n. 207/2010 (importo pari o superiore a 100.000,00 euro).

7. Per la valutazione delle offerte disciplinate dall’articolo 267 dello stesso D.P.R. n. 207/2010, di importo compreso fra la soglia fissata per l’affidamento in via fiduciaria ed euro 100.000,00, ove le stazioni appaltanti ricorrano al criterio di cui all’articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006, un punteggio non inferiore al 30% di quello previsto per l’offerta tecnica è attribuito in relazione ai dati desumibili dall’allegato “O” al D.P.R. n. 207/2010. Analoga percentuale è attribuita in relazione alle voci indicate all’articolo 24 della legge regionale n. 12/2011, ove quest’ultimo venga in considerazione nella singola procedura.

8. Per l’affidamento dei servizi di importo fino alla soglia fissata per l’affidamento in via fiduciaria trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché le corrispondenti previsioni del D.P.R. n. 207/2010.

9. Nel caso in cui, per l’affidamento degli appalti di cui all’articolo 267 del D.P.R. n. 207/2010, le stazioni appaltanti non ritengano di utilizzare per la selezione delle offerte il criterio di cui all’articolo 19, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 12/2011 (offerta economicamente più vantaggiosa), optando per il criterio del massimo ribasso, le amministrazioni aggiudicatrici indicano, con relazione del RUP, acclusa alla delibera o alla determina a contrarre i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla cui stregua il ricorso a tale criterio consente di realizzare un migliore rapporto costo/benefici, in relazione alla tipologia dell’appalto da affidare ed all’importo a base d’asta.”

Ne risulta quindi che gli appalti ingegneristici di importo stimato inferiore a 100.000 euro, possono essere affidati anche con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ma, in quel caso le stazioni appaltanti devono indicare, attraverso una relazione predisposta dal Responsabile del procedimento, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per cui il ricorso al meccanismo del massimo al ribasso consente di realizzare un miglior rapporto costi/benefici.

Per l’affidamento dei servizi di importo compreso tra la soglia fissata per l’affidamento in via fiduciaria e 100.000 euro si puntualizza  invece che, nel caso in cui le stazioni appaltanti utilizzino il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere attribuito un punteggio non inferiore al 30% di quello previsto per l’offerta tecnica in relazione ai dati desumibili dall’allegato “0” al D.P.R. n. 207/2010.

Per approfondire: Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  N. 7 Del 17-2-2012 – Allegato 1 (p. 18) (PDF).

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