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Sgravi per contratti conciliazione vita lavoro, nota Inps istruzioni e modalità

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ROMA – Sgravi fiscali conciliazione vita lavoro. È stata pubblicata da Inps il 3 novembre la circolare n.163 con istruzioni e modalità di accesso per beneficiare degli sgravi contributivi 2016-2018 regolati dal Decreto 12 settembre 2017 e previsti dall’articolo 25 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 e dell’articolo 8 del Decreto-legge n. 193 del 2016. Sgravi ricordiamo per contratti collettivi aziendali attivati da datori di lavoro privati.

Requisiti da decreto

Prima di indicare le modalità di accesso Inps riassume nella nota i requisiti per gli sgravi fiscali e le misure per il calcolo.

I nuovi contratti collettivi devono prevedere almeno due dei tre istituti di conciliazione indicati dal decreto 12 settembre: A genitorialità, B flessibilità organizzativa, C welfare aziendale. I contratti collettivi di conciliazione vita lavoro devono interessare almeno il 70% della forza lavoro media dell’anno civile precedente, dovranno essere stati depositati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018 e due saranno le fasi di erogazione: contratti 1° gennaio 2017 – 31 ottobre 2017; 1° novembre 2017 – 31 agosto 2018.

Ovviamente i datori di lavoro devono essere in possesso di Durc regolare e requisiti previsti dall’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296 del 2006.

Ogni datore di lavoro potrà usufruire del beneficio una sola volta nel biennio 2017-2018, non potrà superare il 5% dell’imponibile previdenziale nell’anno precedente e la riduzione verrà calcolata da Inps sulla base della somma delle Quote A e B. Ovvero:

  • ” Quota A: ottenuta dividendo il 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi nell’anno;
  •  Quota B: ottenuta ripartendo l’80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell’anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro. L’algoritmo di ripartizione è il risultato delle seguenti operazioni:1. si somma la media dei dipendenti occupati dai datori di lavoro ammessi;
    2. si divide l’80% delle risorse finanziarie per il totale determinato al punto precedente;
    3. si moltiplica il risultato ottenuto al punto 2 per la media occupazionale di ciascun datore di lavoro”.

Si viene ammessi al beneficio dopo le verifiche Inps e trenta giorni dopo la scadenza per la presentazione delle istanze.

Modalità

Il contratto collettivo deve essere già stato depositato in via telematica presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. La domanda di accesso va invece inviata a Inps a partire dal 4 novembre e dovrà essere inoltrata su una sola delle posizioni contributive attive.

“Nel caso di datori che abbiano sia matricola, come datore di lavoro privato, sia posizione CIDA, come datore di lavoro agricolo, la domanda dev’essere presentata sulla prima. Il datore che abbia esclusivamente posizione CIDA presenta la domanda su tale posizione”.

Dovrà essere utilizzata l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, e il modulo “Conciliazione Vita-Lavoro”. Per i contratti 1° gennaio 2017-31 ottobre 2017, ovvero quelli che si riferiscono sulle risorse stanziate per il 2017, la scadenza per l’invio delle sottoscrizioni è 15 novembre 2017.

La nota riporta in chiusura i dettagli per la fruizione degli incentivi per i datori che operano con UniEmens e per i datori agricoli senza posizione UniEmens. Ancora in merito alle istruzioni contabili, istituito il conto “GAW37240” nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali “GAW”, codice “L901”.

Info: Inps circolare n.163 del 3 novembre 2017

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